Cosa si deve fare per una corretta gestione dei rifiuti
La grande paura è passata?
Il regalo di Ferragosto alle Aziende che gestiscono i rifiuti arriva con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (pubblicato sulla Gu del 13 agosto 2011 ed in vigore dallo stesso giorno) che all’Articolo 6 recita:
“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”
Ovvero: il Sistri, le sanzioni ad esso connesse e l’iter legislativo istitutivo del nuovo sistema vengono abrogati.
La paura della novità è quindi passata, ma non senza lasciare una traccia di ciò che è stato.
Non tutto è stato negativo; le Aziende si sono guardate al loro interno scoprendo la necessità di formare i propri addetti e di migliorare la propria organizzazione. Molte di queste Aziende hanno tratto benefici da queste innovazioni introdotte per far fronte alla logica di gestione in real time che Sistri avrebbe imposto. Ci si augura che queste benefiche azioni di riorganizzazione continuino anche perché la strada è ormai tracciata e presto o tardi, con modalità diverse e meno macchinose di quelle previste dal Sistri, verrà reintrodotta un’interfaccia diretta con le amministrazioni preposte al controllo (vedi i vari O.R.So, Osservatorio campano dei rifiuti, ecc.) magari con un po’ di sperimentazione in più e di dispositivi in meno.
Nell’ottica di mantenere ed incrementare le procedure di controllo, per ottemperare non solo all’estensione del D.Lgs. 231-01 ai reati ambientali, ma anche per rispettare le nuove e vecchie norme che, sparito il Sistri, ritorneranno od inizieranno ad essere applicate, si deve essere preparati al ripristino/estensione dell’assetto normativo vigente. Infatti, l’abrogazione del Sistri ed il ripristino delle norme che riguardano i registri di Carico e Scarico, Formulari e Mud, introducono, o reintroducono, i seguenti obblighi e vincoli:
Tracciabilità dei rifiuti, ovvero, Certificati di avvenuto smaltimento:
Recupero: è fatto obbligo di rispettare gli adempimenti della messa in riserva e del recupero “ nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all’ingresso nell’impianto di effettivo impiego” (art. 181, comma 7).
Smaltimento: la responsabilità del produttore di rifiuti per il conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) è esclusa se, oltre al formulario, si sia ricevuto anche il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni da D1 a D12. (Dovrà uscire un apposito decreto). (Art. 186)
In recepimento della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce
“Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.”
Fatto salvo il regolamento (Ce) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.”
Controllo delle caratteristiche di pericolo nella miscelazione (mai abrogata):
Fermo restando il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, cambia il principio da applicare ai soli rifiuti pericolosi: non sarà più vietata la miscelazione tra “categorie diverse di rifiuti pericolosi” , ma quella tra “rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità”. (Articolo 187).
Si prevede l’obbligatorio adeguamento della miscelazione in deroga alle migliori tecniche disponibili.
In recepimento della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce
“ Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il testo più chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione di cui alla direttiva 91/689/Cee e per proteggere l’ambiente e la salute umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/Ce. La direttiva 91/689/Cee dovrebbe essere conseguentemente abrogata.”
Verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (sarebbero state rese inutili dal Sistri)
I controlli specifici delle Province dovranno riguardare anche gli enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi e le imprese di raccolta/trasporto rifiuti. (Articolo 197)
In recepimento della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce
“Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti”
- Obblighi derivati dalla 231 ambientale in recepimento della Direttiva 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente che obbligano le società ad adottare dei modelli organizzativi certificati per auto tutelarsi in caso d’illecito.
Siamo, per ora, senza Sistri ma, dopo il sospiro di sollievo, non bisogna rilassarsi troppo ma continuare sulla strada intrapresa della riorganizzazione dei processi industriali e del controllo della gestione dei rifiuti.
Le ispezioni degli enti di controllo continueranno ad essere pressanti e rivolte al singolo soggetto: Produttore, Trasportatore, Destinatario e Intermediario/Commerciante. La certezza che una corretta organizzazione della gestione dei rifiuti non comporti azioni disciplinari di qualunque genere può essere raggiunta solamente aumentando l’attenzione del perfezionamento dei processi industriali ed amministrativi.
Roberto Ribaudo
Roberto Conforto